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Statuto

Titolo Primo – Disposizioni generali

Articolo 1 – Denominazione, Durata, Sede

  • Ad iniziativa dei soci fondatori è costituita l’associazione denominata BRYO – Brest Young Oncologists associazione di carattere nazionale, autonoma ed indipendente, retta dalle norme del presente Statuto, che può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli Associati
  • L’Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nella città di Benevento, in Viale degli Atlantici 65/A. l’Associazione ha facoltà di costituire sedi secondarie, amministrative e operative, su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 – Finalità

2.1 L’Associazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.5, lett. g), h) ed i), del D.Lgs.117/2017, ha il fine di promuovere la ricerca e il progresso dell’oncologia, attraverso studi, aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati nonché ogni altra Iniziativa ritenuta idonea allo scopo contribuendo così a favorire la migliore assistenza ai pazienti affetti da patologie oncologiche.

2.2 L’Associazione non ha né prevede di avere finalità di tutela sindacale degli associati, né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

2.3 In particolare, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere e attuare le attività di ricerca scientifica in ambito oncologico, supportando tutti gli associati nella strutturazione e nella realizzazione di studi di carattere medico-scientifico;
  2. promuovere l’attività culturale degli associati e garantire il loro aggiornamento professionale e di formazione permanente, attraverso programmi annuali di attività formativa ECM, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, pubblicazione di testi e riviste di interesse specifico, anche on-line;
  3. collaborare con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco, Regioni, Agenzie per i Servizi Regionali, Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismi e istituzioni sanitarie e tutte le attività preposte per garantire un corretto utilizzo delle informazioni scientifiche attraverso i canali digitali;
  4. collaborare con tutte le altre associazioni e organismi scientifici, in particolare quelli aventi finalità in comune con l’Associazione, anche stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni per l’organizzazione di studi, corsi e seminari e per altre forme di collaborazione;
  5. favorire l’elaborazione di linee guida;
  6. realizzare studi scientifici, survey e qualsiasi tipo di evidenze scientifiche in linea con le finalità dell’associazione.
  7. promuovere attraverso tutti gli strumenti necessari gli scopi, i programmi e le attività dell’Associazione;
  8. promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

2.4 L’Associazione non ha fini di lucro.

Titolo Secondo – Gli Associati

Articolo 3 – Associati Ordinari e Onorari

3.1 Possono entrare a far parte dell’Associazione esclusivamente le persone fisiche, che abbiano i requisiti indicati nei commi successivi.

3.2 Possono diventare Associati Ordinari:

  1. i sanitari che prestano o hanno prestato servizio a vario titolo nelle strutture e/o settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, private classificate o accreditate o medici che prestano servizio privato;
  2. gli specializzandi di tutte le aree;
  3. i sanitari che, alla data di approvazione in Assemblea del presente Statuto, risultino regolarmente iscritti nel libro degli Associati con la qualifica di Socio Ordinario o di Socio Aderente;
  4. i non sanitari che hanno esperienze consolidate nell’ambito del healthcare.

3.3 Possono diventare Associati Onorari:

  1. personalità che possano vantare particolari meriti e know-how nel mondo dell’oncologia

Articolo 4 – Ammissione e Recesso

4.1 L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su domanda degli interessati, che, in tal modo, si impegnano a osservare tutte le disposizioni statutarie, regolamentari ed i deliberata dell’Associazione e a versare i contributi nei termini, nella misura e nella forma determinate dall’Assemblea. L’ammissione degli Associati Onorari può essere deliberata anche su proposta avanzata da un altro Associato. È prevista l’ammissione senza limitazioni di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

4.2 Gli Associati Ordinari e Onorari non possono far parte di altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto e/o in concorrenza diretta con quelle previste dal presente Statuto. In tutti i casi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.3 La qualità di Associato Ordinario permane negli anni. Il mancato versamento della quota associativa annuale priva l’Associato del diritto di partecipare alle decisioni dell’Assemblea attraverso il voto, incluso il voto per la elezione degli Organismi Associativi, e di candidarsi a qualsivoglia carica associativa, nonché di partecipare alle attività che il Consiglio Direttivo e/o gli altri Organismi Associativi decideranno di riservare agli Associati in regola con il versamento delle quote associative. Gli Associati morosi possono regolarizzare la loro posizione amministrativa senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

4.4 La nomina ad Associato Onorario è “a vita”. Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa; essi possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non possono esercitare il diritto di voto nella medesima (incluso il voto per l’elezione degli organismi associativi) e non possono, infine, candidarsi ad alcuna carica associativa.

4.5 L’Associato può dimettersi in qualsiasi momento, notificando per iscritto la sua intenzione al Presidente. Verrà altresì cancellato dal libro degli Associati, con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associato che avrà assunto impegni o svolto attività contrarie alle finalità dell’Associazione o pregiudizievoli del decoro dell’Associazione e della disciplina scientifica in genere.

4.6 Gli associati esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota o contributo associativo di ogni associato è intrasmissibile anche a causa di morte e non rivalutabile.

Articolo 5 – Partecipazione, Diritti, Doveri e Trasparenza

5.1 La massima partecipazione degli Associati alle attività e alle decisioni dell’Associazione è garantita:

5.1 a) attraverso la regolamentazione delle convocazioni degli organismi deliberativi dell’Associazione (Assemblea e Consiglio Direttivo) e delle modalità con cui essi deliberano (articoli 8 e 9);

5.1 b) attraverso la elezione democratica diretta con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo:

– dell’organismo deliberativo elettivo dell’Associazione (Consiglio Direttivo) (articolo 9);

– del Presidente (articolo 10);

– dei Coordinamenti Regionali (articolo 14);

– degli organismi di controllo dell’Associazione (articoli 15 e 16);

5.1 c) attraverso l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dell’Assemblea degli Associati e dell’organismo deliberativo elettivo dell’Associazione (Consiglio Direttivo).

5.2 Gli Associati hanno diritto di concorrere alla vita associativa e di essere informati dell’andamento delle attività e delle iniziative avviate. Anche a questi fini, l’Associazione deve essere dotata di un sito web ufficiale, che sarà oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono pubblicati a disposizione di tutti gli Associati i bilanci dell’Associazione. Sono, altresì, pubblicati i verbali relativi alle riunioni assembleari e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sul sito dell’Associazione va infine integralmente pubblicata l’attività scientifica dell’Associazione.

5.3 Ogni Associato, qualora in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di partecipare alle Assemblee e di avere, da parte degli organi dell’Associazione, l’assistenza, le informazioni e la tutela previsti dagli scopi sociali. L’associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, così come determinati dal Consiglio Direttivo.

5.4 L’Associato può recedere dall’Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il tardivo recesso (ossia quello manifestato successivamente al 30 giugno), implica, comunque, il pagamento della quota associativa per l’anno successivo.

Articolo 6 – Sostenitori

6.1 Sono Sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione. I sostenitori contribuiscono al sostegno finanziario dell’Associazione attraverso il versamento di contributi annui.

6.2 La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo su istanza dell’interessato e non comporta l’acquisizione dello status di Associato e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto d’elettorato attivo o passivo e di voto nell’Assemblea degli Associati.

Titolo Terzo – Gli Organismi

Articolo 7 – Gli Organismi

7.1 Sono organismi deliberativi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo.

7.2 Sono organismi esecutivi dell’Associazione:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Revisore unico o Collegio dei Revisori;

7.3 Sono organismi consultivi dell’Associazione:

  • il Comitato Scientifico;
  • il Segretario Scientifico;

Articolo 8 – L’Assemblea

8.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, di regola in occasione del Congresso Nazionale dell’Associazione; l’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

8.2 Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea e la presiede; data e sede sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convocazione verrà effettuata mediante pubblicazione della convocazione stessa sul sito web dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, indicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione. In ogni caso bisognerà prevedere almeno 24 (ventiquattro) ore di intervallo fra la prima e la seconda convocazione. Sono auspicabili modalità accessorie di divulgazione della convocazione, quali, ad esempio, l’invio a mezzo e-mail.

8.3 Il verbale delle riunioni dell’Assemblea viene redatto a cura del Segretario, trascritto sul relativo libro verbali delle Assemblee e integralmente pubblicato nel sito internet dell’Associazione.

8.4 L’Assemblea:

  • modifica lo Statuto e delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
  • elegge con votazione a scrutinio segreto Presidente e Consiglio Direttivo; è ammessa la delega scritta per le votazioni: ogni associato dispone di non più di due deleghe; le deleghe non sono ammesse nel caso venga adottata la modalità di voto telematica;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • determina gli indirizzi dell’Associazione per attuare gli scopi statutari;
  • delibera sugli argomenti, che non siano demandati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.

8.5 All’Assemblea partecipano tutti gli Associati; hanno diritto al voto gli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

8.6 Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto; in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.7 La convocazione dell’Assemblea Straordinaria si rende indispensabile per apportare modifiche allo Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria richiedono la presenza di almeno due terzi del totale degli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e sono prese a maggioranza di voti dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del totale degli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Nell’Assemblea Straordinaria è ammessa la delega scritta sino a un massimo di quattro deleghe per ogni Associato.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo: Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione della Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi sociali. Il consiglio direttivo decide:

  1. stabilisce data, sede e modalità dell’Assemblea;
  2. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
  3. approva il bilancio predisposto dal Tesoriere prima che venga sottoposto all’approvazione dell’Assemblea;
  4. provvede alla tutela e alla salvaguardia degli interessi dei singoli associati nell’ambito degli scopi dell’Associazione;
  5. delibera su qualsiasi argomento, anche di natura patrimoniale, che interessi l’Associazione;
  6. ratifica eventuali atti deliberativi emanati dal Presidente in urgenza;
  7. ammette i nuovi Associati;
  8. cancella dal libro degli Associati, Associati che avranno assunto impegni o svolto attività contrarie alle finalità dell’Associazione o pregiudizievoli del decoro dell’Associazione in genere;
  9. può richiedere agli Associati di esprimere opinioni su proposte specifiche adottando modalità di voto per via postale e/o telematica;
  10. nella sua prima riunione elegge a maggioranza il Vicepresidente e nomina il Segretario e il Tesoriere;
  11. nomina il Segretario Scientifico e il Comitato Scientifico;
  12. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  13. delibera sui coordinamenti regionali
  14. stabilisce la eventuale partecipazione alle proprie riunioni di Associati o non Associati per il chiarimento, la definizione o la gestione di particolari problematiche specifiche;
  15. può nominare, anche su suggerimento del Comitato Scientifico, Gruppi di Studio su patologie definite o su singoli progetti;
  16. incarica singoli Associati o nomina Commissioni per lo studio di particolari problematiche;
  17. organizza il Congresso Nazionale dell’Associazione, di norma con cadenza annuale;
  18. delibera le spese necessarie per tutte le attività dell’associazione;
  19. organizza o autorizza altri convegni e iniziative culturali;
  20. delibera l’importo della quota associativa annuale a carico degli Associati;
  21. concede il patrocinio dell’Associazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravveda l’opportunità, di norma almeno due volte all’anno, oppure su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio aventi diritto al voto. Il Presidente stabilirà sede, data e ordine del giorno, che saranno comunicati ai componenti del Consiglio con i tempi e i modi stabiliti nel Regolamento attuativo dello Statuto.

9.3 Il Consiglio è legalmente costituito se sono presenti almeno 4 (quattro) membri aventi diritto al voto. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

9.4 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sette (7) membri (Consiglieri), cinque (5) eletti tra gli Associati Ordinari e due scelti dai soci fondatori.  Uno dei Consiglieri assumerà l’incarico di Vicepresidente. Gli otto (otto) membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque (5) anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi (cioè restare in carica per più di quindici (15) anni consecutivi), fatta eccezione per i due scelti dai soci fondatori. Il mandato inizia di norma entro un mese dall’elezione.

9.5 In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo di uno o più membri del Consiglio, a essi subentreranno in pari numero i non eletti, in base al numero di preferenze ottenute; essi resteranno in carica solo fino al completamento del mandato iniziale. Il Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso contare su almeno 2 (due) Consiglieri oltre al Presidente; in caso contrario si intenderà sciolto. In tale eventualità il Presidente si farà garante dell’ordinaria amministrazione con l’obbligo di bandire una nuova assemblea elettorale entro 3 (tre) mesi. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a due sedute consecutive viene considerato dimissionario.

9.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono inoltre parte senza diritto di voto:

  • Past-President;
  • Incoming President;
  • Segretario Scientifico;
  • Segretario;
  • Tesoriere;

9.7 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono stabilire che alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso siano presenti – anche sistematicamente – i membri del Comitato Scientifico, nonché Associati o non Associati che possano contribuire al chiarimento, alla definizione o alla gestione di particolari problematiche specifiche, con mandato e responsabilità preliminarmente definiti dal Consiglio Direttivo stesso; è escluso in ogni caso il diritto al voto.

9.8 Dopo la definizione del primo consiglio direttivo, dal secondo consiglio in poi potranno diventare Consiglieri solo gli Associati che sono risultano iscritti da almeno tre anni di seguito all’associazione.

Articolo 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma libera nei confronti dei terzi e in giudizio; egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. In caso di necessità e urgenza, delibera, con i poteri del Consiglio, su qualsiasi argomento di interesse dell’Associazione; la deliberazione del Presidente deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

10.2 Il mandato del Presidente ha una durata di anni cinque (5); egli può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi cioè, il Presidente non può restare in carica per più di quindici (15) anni consecutivi. Il mandato inizia di norma il mese successivo alle elezioni.

10.3 Possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente tutti gli associati iscritti da almeno tre anni all’associazione; Non è invece eleggibile l’Associato che, alla data dell’assemblea elettorale, ricopra cariche dirigenziali (Presidente, incoming President) in altre associazioni italiane o associazioni di pazienti.

10.4 Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea degli Associati, di norma nell’anno di scadenza del mandato del Presidente già in carica, cui subentrerà alla scadenza del mandato. Da incoming President, parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, fino all’assunzione del ruolo di Presidente. Al termine del mandato, il Presidente assume la carica di Past-President e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per i due anni successivi, senza diritto al voto.

10.5 In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica. In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all’inizio del mandato dell’Incoming President.

Articolo 11 – Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di assenza del Presidente, ne fa le veci. In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all’inizio del mandato dell’incoming President.

11.2 Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i sette membri che lo costituiscono. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 12 – Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere ha il controllo della gestione finanziaria dell’associazione. Provvede a effettuare i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e su ordine del Presidente e predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

12.2 Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra i consiglieri eletti. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

Articolo 13 – Il Segretario

13.1 Il Segretario opera in diretta collaborazione con il Presidente, redigendo i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, mantenendo il collegamento tra i componenti del Consiglio Direttivo, procedendo al disbrigo delle pratiche ordinarie e delle altre attività di normale competenza della segreteria.

13.2 Il Segretario è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra i consiglieri eletti. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento. 

Articolo 14 – Organo di revisione

14.1 Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, l’Assemblea degli Associati ha la possibilità di nominare un organo di controllo e, in sede di conferimento dell’incarico, può nominare alternativamente un Revisore unico o un Collegio dei Revisori. La nomina del Revisore unico o del Collegio dei Revisori è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni di legge. Quando la nomina da parte degli Associati è obbligatoria, a essa provvede l’Assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea degli Associati fra Associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

14.2 Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

 

Articolo 15 – Il Comitato Scientifico e il Segretario Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo; esso viene designato dal Consiglio Direttivo e ne concorre alla progettualità e alla pianificazione delle attività scientifiche nonché alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L’attività scientifica andrà peraltro integralmente pubblicata sul sito web dell’Associazione, che sarà oggetto di costante aggiornamento.

15.2 Il Comitato Scientifico è costituito da un numero variabile di Associati cui vengano riconosciute particolari competenze in specifici settori scientifici ed è coordinato da un componente designato dal Consiglio Direttivo e denominato Segretario Scientifico.

15.3 Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha, peraltro, facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

15.4 Del Comitato Scientifico possono far parte, eccezionalmente, anche componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organismi dell’Associazione, così come personalità scientifiche di indiscusso profilo non associate. La composizione del Comitato Scientifico può essere modificata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

Articolo 16 – Soci Fondatori

16.1 I Soci Fondatori sono in numero di otto (8) e precisamente:

  • Francesca Carlino, CRLFNC91A53E791O
  • Anna Diana
  • Vincenzo Di Lauro
  • Eleonora Mozzillo
  • Immacolata Paciolla
  • Mario Rosanova
  • Raffaella Ruocco
  • Paola Claudia Sacco

16.2 I Soci fondatori hanno il diritto ma non l’obbligo di eleggere due membri del Consiglio direttivo scegliendo tra i nominativi dei soci fondatori stessi. Solo i soci fondatori avranno diritto di voto.

 

Articolo 17 – Incompatibilità

17.1 Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che non siano in piena autonomia ed indipendenza. Ogni potenziale causa di conflitto d’interessi va dichiarata preventivamente. Inoltre, nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

 

Articolo 18 – Rimborsi spesa

18.1 È espressamente esclusa ogni forma di retribuzione per gli Associati chiamati a ricoprire qualsivoglia carica associativa. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per assolvere gli incarichi assegnati andrà determinato secondo quanto previsto dal Regolamento Amministrativo.

Articolo 19 – Consulenti

19.1 Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono avvalersi di collaborazioni o consulenze professionali esterne (es.: fiscale, legale, ecc…) a sostegno della propria attività istituzionale.

19.2 Possono sviluppare attività di consulenza per progetti rispondenti alle finalità sopra indicate, gli associati e tutti i componenti dei diversi organi. Tali attività potranno essere remunerate in ragione alle attività svolte previo contratto.

Titolo Quarto – Bilancio e Patrimonio

Articolo 20 – Esercizio e Bilancio

20.1 L’esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere. Il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere presentati all’Assemblea degli Associati e restano depositati in copia nella sede dell’Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea e finché siano approvati. Gli Associati possono prenderne visione.

20.3 All’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse e accessorie. L’eventuale residuo attivo di gestione sarà devoluto come segue:

  • il 10% (minimo) a fondo di riserva ordinaria;
  • il rimanente a disposizione per iniziative inerenti all’attività istituzionale.

20.4 I bilanci dell’Associazione sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione, a disposizione di tutti gli Associati.

Articolo 21 – Entrate e Patrimonio

21.1 Le entrate dell’Associazione sono destinate a finanziare le attività istituzionali e sono costituite:

  • dalle quote associative;
  • da eventuali contributi, donazioni e lasciti di enti pubblici o soggetti privati, purché non si configuri conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
  • dalle rendite del patrimonio indisponibile; infatti, l’Associazione potrà acquistare, prendere in locazione e locare beni immobili da destinare a sede propria e dei servizi di interesse comune e dei suoi associati;
  • da eventuali avanzi della gestione annuale;
  • da altre eventuali entrate derivanti dalle attività inerenti lo scopo associativo e necessarie al raggiungimento dello stesso.

21.2 Il finanziamento le attività avviene attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche, nutraceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua in medicina.

21.3 Il patrimonio dell’Associazione comprende tutti i beni mobili ed eventuali immobili e le disponibilità liquide. Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in operazioni non soggette a rischio.

Titolo Quinto – Scioglimento – Liquidazione – Clausole Finali

Articolo 22 – Scioglimento e Liquidazione

22.1 La deliberazione di scioglimento dell’Associazione spetta all’Assemblea Straordinaria.

22.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devoluto dagli associati, in quanto tali al momento dello scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori e i poteri dei medesimi saranno deliberati dall’Assemblea Straordinaria.

Articolo 23 – Norme finali e transitorie

23.1 Le norme previste dal presente Statuto hanno efficacia dall’approvazione in Assemblea dello Statuto stesso.

23.2 Per tutto quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia ed agli eventuali Regolamenti interni qualora approvati.